In anticipazione all’emanazione della Legge Quadro nazionale, la Regione Emilia-Romagna ha approvato la Legge Regionale 31 ottobre 2000 n. 30, con finalità di tutela sanitaria della popolazione e salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico. Successivamente la Giunta della Regione Emilia Romagna ha adottato con la Delibera del 20 febbraio 2001 n. 197 la Direttiva inerente l’applicazione della Legge Regionale 31 ottobre 2000 n.30 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”.
Tale legge, in attuazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente 10 settembre 1998 n. 381 ed ai sensi della Legge 6 agosto 1990 n. 223, stabilisce le “Norme per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e per la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale e urbanistica (Art.1 c.1)” attraverso “la localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, degli impianti fissi per la telefonia mobile e delle linee ed impianti elettrici per il rispetto dei valori di cautela fissati nella normativa statale (Art.1 c.2)”.
Per perseguire queste finalità “le Province e i Comuni nell’esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale e urbanistica perseguono obiettivi di qualità al fine di minimizzare l’esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici (Art.1 c.3)”.
La L.R. 30/2000 istituisce presso le Province il “Catasto delle linee e degli impianti elettrici” con tensione uguale o superiore a 15 KV (Art.15) ed incarica loro di recepire i programmi di sviluppo trasmessi dagli Enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica (Art.13). La Provincia di Reggio Emilia ha formalmente istituito, in data 06/12/2005 con Delibera di Giunta Provinciale n 378, “Catasto delle linee e degli impianti elettrici”. Inoltre, la Legge Regionale 22 febbraio 1993 n. 10 attribuisce alla Provincia il compito di rilasciare l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee e impianti elettrici (Art. 2). “Le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute a presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i programmi annuali degli interventi. Dei programmi è dato avviso nel Bollettino Ufficiale Regionale. Le autorizzazioni richieste sono rilasciate sulla base di detti programmi annuali (Art. 6)”.
Qualora l’impianto in oggetto non risultasse indicato nei programmi annuali integrati nel “Catasto delle linee e degli impianti elettrici”, l’Ente esercente è tenuto a comunicare l’integrazione del programma al Bollettino Ufficiale Regionale (Art. 6). Al termine del procedimento autorizzatorio, la Provincia, “verificata la compatibilità del progetto con la pianificazione territoriale regionale e infraregionale, rilascia l’autorizzazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dei pareri obbligatori di cui al comma 2 (Art. 3)”.
Di conseguenza, il “Catasto delle linee e degli impianti elettrici” costituisce atto di censimento e rappresentazione cartografica a fini urbanistici, al quale si riferisce anche il procedimento autorizzatorio della L.R. 10/1993. Tuttavia, pur individuando già la fascia di rispetto territoriale, il “Catasto delle linee e degli impianti elettrici” rinvia al suddetto procedimento attuativo la verifica della compatibilità tra impianto stesso e insediamenti eventualmente preesistenti. Nel caso in cui si verifichi incompatibilità tra elementi strutturali, il “Catasto delle linee e degli impianti elettrici” verrà adeguato alle modifiche di tracciato evidenziate nelle singole autorizzazioni.
Il Catasto delle Linee e degli Impianti Elettrici è consultabile sul sito internet della Cartografia in Rete della Provincia di Reggio Emilia.