Gli Insegnanti e gli Istruttori devono essere espressamente autorizzati dalla Provincia ad operare presso una determinata Autoscuola. Ogni Autoscuola dovrà quindi prontamente comunicare ai nostri uffici l’inserimento, la variazione o la cessazione di personale docente al fine di conseguire l’autorizzazione ad operare presso l’autoscuola, o la variazione/cessazione. Senza questa autorizzazione l’insegnante o l’istruttore non può operare presso l’Autoscuola, né può assistere l’allievo all’esame, pena l’incorrere, per l’autoscuola nelle sanzioni indicate alla lettera G) e per il docente nella sanzione pecuniaria.
L’art. 123, comma 12 del Codice della strada stabilisce infatti espressamente che: ”Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 695”.
Inoltre l’utilizzo di personale non autorizzato, quindi non inserito ufficialmente nell’organico dell’Autoscuola comporta a carico della stessa Autoscuola la sanzione della sospensione per attività non regolare (a rt. 123, comma 8, lett. a) del CDS.