Varianti SOSTANZIALI
Il procedimento sismico per le varianti SOSTANZIALI è SEMPRE quello del progetto originale come di seguito specificato.
Autorizzazioni
Per le varianti SOSTANZIALI al progetto originario autorizzato (definite nell’allegato 2 alla DGR 2272/2016) è SEMPRE necessario presentare istanza di autorizzazione sismica PRIMA della loro realizzazione.
Depositi
Per le varianti SOSTANZIALI al progetto originario depositato (definite nell’allegato 2 alla DGR 2272/2016) è SEMPRE necessario depositare il progetto esecutivo PRIMA della loro realizzazione.
Le varianti SOSTANZIALI sono soggette a controllo SE E SOLO SE il progetto originario è stato oggetto di controllo.
Varianti NON sostanziali
Per tutti i procedimenti sismici, le varianti NON sostanziali (come definite nell’All. 2 della DGR 2272/2016) possono essere realizzate nel corso dei lavori SENZA il preventivo rilascio dell’autorizzazione sismica ovvero del deposito del progetto esecutivo
Le varianti NON sostanziali NON sono mai soggette a controllo e il pagamento del rimborso forfettario per le spese di istruttoria NON è dovuto.