Split payment

La legge di Stabilità 2015 all’art. 1 comma 629 lettera B ha introdotto l’art. 17- ter al DPR 633/1972 in materia di IVA.

Il provvedimento introduce una novità nel pagamento delle fatture emesse dai fornitori nei confronti degli Enti pubblici. Tutte le fatture emesse, con indicazione dell’IVA, per cessioni di beni e prestazioni di servizi, fatta eccezione per i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito, verranno pagate direttamente al fornitore solamente per la quota di imponibile, mentre la quota IVA verrà versata all’Erario da parte dell’Ente, secondo modalità che verranno fissate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il decreto deve ancora essere pubblicato, in attesa il MEF ha chiarito in una nota che la novità riguarda le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015.

Pertanto:

  • Le fatture emesse dai fornitori entro il 31 dicembre 2014 saranno pagate interamente (netto + IVA) al fornitore;
  • Le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 saranno pagate come segue:
    • l’imponibile sarà liquidato direttamente al fornitore che ha emesso la fattura;
    • la quota IVA verrà versata dalla Provincia all’Erario, in nome e per conto del fornitore.
  • Nelle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 è necessario che il fornitore indichi la dicitura “IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972”

Pubblicato: 14 Febbraio 2020Ultima modifica: 17 Febbraio 2020