Autorizzazioni a viaggio singole o multiple

L’autorizzazione a viaggio singola è valida per un unico viaggio da effettuarsi in una data prestabilita, o in una data libera, ma entro un determinato periodo di tempo. In quest’ultimo caso, la data di effettuazione del viaggio, deve essere comunicata dall’interessato all’Ente rilasciante per via mail nella sezione comunicazioni transiti del TEONLINE almeno 24 ore prima dell’inizio del viaggio, che, comunque, deve essere sempre effettuato nel periodo autorizzato. (cfr.art 13 c. 1 Reg.). Al riguardo occorre precisare che nel caso di un trasporto il cui percorso sia stato autorizzato da diversi Enti la comunicazione deve essere inoltrata a ciascuno dei suddetti Enti almeno 24 ore prima dell’inizio del viaggi. Nel caso di percorsi che richiedono un tempo di percorrenza superiore alle 24 ore dovrà essere precisato in ciascuna comunicazione il giorno in cui avverrà il transito sulle strade di competenza dell’Ente a cui la stessa è indirizzata. Qualora per avaria meccanica, o per incidenti, o per avverse condizioni atmosferiche, si rende necessario sospendere il viaggio, la ripresa dello stesso dovrà essere comunicata con gli stessi mezzi agli Enti ancora interessati dal percorso residuo.
Nei casi nei quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art.13 è rilasciata unicamente autorizzazione di tipo singolo (cfr.art 13 c. 4 Reg.)
Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, fatta salva la invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi, è ammessa la facoltà di ridurre le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento, in maniera tale da ridurre le dimensioni o la massa del trasporto entro la percentuale massima del 5%, con il limite, per la dimensione longitudinale, di 1,50 mt, a condizione che sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all’art. 16 e dei limiti di massa fissati dall’autorizzazione stessa o, nel caso in cui questa non li preveda, dall’art.62 del Codice .Per i trasporti eccezionali solamente in lunghezza, ai sensi dell’art. 61 del Codice, autorizzati per una dimensione longitudinale contenuta entro 25,00 mt., e per i quali nel provvedimento di autorizzazione non è prescritta la scorta della polizia della strada, è ammessa anche la facoltà di ridurre la dimensione longitudinale del trasporto, anche con eventuale riduzione di massa fino al limite fissato dall’art.61 del Codice potendo rientrare entro il limite stesso.(cfr.art.13 c.7 Reg.)
Nei casi in cui per il transito di un veicolo o di un trasporto eccezionale siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali, l’Ente proprietario della strada può prescrivere un servizio di assistenza tecnica i cui compiti sono limitati ad interventi di carattere tecnico sulle opere stradali con esclusione di qualunque intervento di regolazione della circolazione e di scorta dei veicoli. Detto servizio deve essere di norma svolto con personale ed attrezzature dell’Ente proprietario della strada. Nel caso in cui lo stesso non abbia la possibilità di prestare in proprio detto servizio, può affidarne lo svolgimento ad una impresa esterna, anche su indicazione del richiedente l’autorizzazione, la quale deve documentare il possesso del personale e delle attrezzature idonee allo svolgimento del servizio che deve, comunque, essere sempre condotto sotto la sorveglianza e la responsabilità di un tecnico dell’Ente proprietario della strada. Gli oneri economici del servizio di assistenza tecnica sono a carico del soggetto richiedente (cfr. art.13 c.8 Reg.)
Qualora il trasporto riguardi più cose indivisibili la o le eccedenze rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 del Codice non possono derivare dall’affiancamento, sovrapposizione o abbinamento longitudinale delle cose stesse. (cfr. art.13 c.9 Reg.)
Qualora la sistemazione del carico determini una sporgenza anteriore oltre la sagoma limite del veicolo, tale sporgenza non deve diminuire la visibilità da parte del conducente. (cfr.art.13 c.10 Reg.)

L’autorizzazione a viaggio multipla è rilasciata a condizione che, in ciascun viaggio, rimangano invariati i percorsi e tutte le caratteristiche del trasporto ,salvo quanto disposto al successivo comma 7, per veicoli o per trasporti che risultano eccezionali sia solamente ai sensi dell’art. 61 del codice (cfr. all. n° 1 ), nei casi non rientranti fra le ipotesi di cui al comma 2 dell’ art.13, sia solamente ai sensi dell’art. 62 del Codice (cfr. all. n° 2 ), sia congiuntamente ai sensi degli artt. 61 e 62 del Codice.(cfr. art.13 c.3 Reg)
Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, fatta salva la invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi è ammessa la facoltà di ridurre le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento, in maniera tale da ridurre le dimensioni o la massa del trasporto entro la percentuale massima del 5%, con il limite, per la dimensione longitudinale, di 1,50 mt, a condizione che sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all’art. 16 e dei limiti di massa fissati dall’autorizzazione stessa o, nel caso in cui questa non li preveda, dall’art.62 del Codice. Per i trasporti eccezionali solamente in lunghezza, ai sensi dell’art. 61 del Codice, autorizzati per una dimensione longitudinale contenuta entro 25,00 mt., e per i quali nel provvedimento di autorizzazione non è prescritta la scorta della polizia della strada, è ammessa anche la facoltà di ridurre la dimensione longitudinale del trasporto, anche con eventuale riduzione di massa fino al limite fissato dall’art.61 del Codice, potendo rientrare anche entro il limite stesso.(cfr.art.13 c.7 Reg.)
Nei casi in cui per il transito di un veicolo o di un trasporto eccezionale siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali, l’Ente proprietario della strada può prescrivere un servizio di assistenza tecnica i cui compiti sono limitati ad interventi di carattere tecnico sulle opere stradali con esclusione di qualunque intervento di regolazione della circolazione e di scorta dei veicoli. Detto servizio deve essere di norma svolto con personale ed attrezzature dell’Ente proprietario della strada. Nel caso in cui lo stesso non abbia la possibilità di prestare in proprio detto servizio può affidarne lo svolgimento ad una impresa esterna, anche su indicazione del richiedente l’autorizzazione, la quale deve documentare il possesso del personale e delle attrezzature idonee allo svolgimento del servizio che deve, comunque, essere sempre condotto sotto la sorveglianza e la responsabilità di un tecnico dell’Ente proprietario della strada. Gli oneri economici del servizio di assistenza tecnica sono a carico del soggetto richiedente (cfr. art.13 c.8 Reg.)
Qualora il trasporto riguardi più cose indivisibili la o le eccedenze rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 del Codice non possono derivare dall’affiancamento, sovrapposizione o abbinamento longitudinale delle cose stesse. (cfr. art.13 c.9 Reg.)
Qualora la sistemazione del carico determini una sporgenza anteriore oltre la sagoma limite del veicolo, tale sporgenza non deve diminuire la visibilità da parte del conducente. (cfr.art.13 c.10 Reg.)

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Pubblicato: 18 Febbraio 2020Ultima modifica: 26 Novembre 2024