Autorizzazioni agricole

Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall’1 al 6 dell’art.104 del Codice e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7 dello stesso articolo, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell’autorizzazione rilasciata dal compartimento ANAS di partenza per le strade statali e dalla Regione di partenza per la rimanente rete stradale (cfr. art. 104 c. 8 del Codice)

La domanda per ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 104, comma 8 del Codice per la circolazione di macchine agricole eccezionali deve essere presentata all’Ente competente per la località di inizio del viaggio e deve essere corredata dalla fotocopia della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneità tecnica del veicolo; per le modalità di presentazione della suddetta fotocopia si applicano le disposizione dell’ art.14 comma 13 del Reg. (cfr. punto 13 pag.5). La domanda deve riportare oltre ai dati identificativi del richiedente, l’indicazione dei Comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo stesso e deve essere sottoscritta dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell’impresa agricola per conto della quale il veicolo è utilizzato. Le Regioni possono delegare alle Province le competenze relative alla autorizzazione alla circolazione, di cui all’art.104 comma 8 del Codice. In tal caso ciascuna Provincia ha competenza ha rilasciare l’autorizzazione sull’intero itinerario per il quale è richiesta, previo nulla-osta degli altri Enti interessati (cfr. art.160 c. 1 DPR 610 che sostituisce l’art.268 del DPR 495)

L’Ente competente, entro 15 gg. dalla data di presentazione della domanda, rilascia l’autorizzazione al transito, prescrivendone condizioni e cautele. Qualora per il rilascio dell’autorizzazione debba essere acquisito il nulla-osta da parte di altri Enti, gli stessi rispondono entro 10 gg. dalla richiesta del medesimo. Il tempo che intercorre tra tale richiesta ed il rilascio del nulla-osta, costituisce interruzione del termine previsto per l’Ente presso il quale è stata presentata la domanda di autorizzazione (cfr. art.160 c. 2 DPR 610 che sostituisce l’art.268 del DPR 495)

L’autorizzazione è rinnovabile (cfr. art.104 c. 8 del Codice)

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno 2 assi, idonea portata e specifica attrezzatura; la domanda di autorizzazione è accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso (cfr. art.160 c. 7 del DPR 610 che ha sostituito l’art.268 del DPR 495).

Pubblicato: 18 Febbraio 2020Ultima modifica: 26 Novembre 2024