È RILASCIATA QUANDO RICORRONO CONGIUNTAMENTE LE SEGUENTI CONDIZIONI: (cfr. art.13 c.2 reg.)
- i veicoli ed i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell’art.61 del codice;
- il carico del trasporto eccezionale, ove sporga rispetto al veicolo, risulti eccedente solo posteriormente e per non più di 4/10 della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;
- durante tutto il periodo di validità dell’autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto siano costituiti sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia. Al riguardo si ritiene necessario fornire ulteriori indicazioni per chiarire il significato che nell’ambito della disposizione in esame occorre dare ai termini natura e tipologia. Per natura del materiale deve intendersi l’insieme delle caratteristiche fisiche, meccaniche ecc. dello stesso (densità, rigidezza, peso specifico, ecc.) che ne permettono la classificazione quale: calcestruzzo, legno, ferro, ecc. Pertanto, deve intendersi che gli elementi trasportati sono della stessa natura nel caso in cui siano realizzati sempre in calcestruzzo, o in legno, o in ferro. Nel caso di elementi di natura composita, realizzati ad esempio in cemento armato (calcestruzzo + ferro), deve farsi riferimento alla natura della componente principale, assimilando pertanto la natura del calcestruzzo a quella del cemento armato. Nella natura calcestruzzo può rientrare, quindi, anche il cemento armato e il cemento armato precompresso; in tali casi dovrà essere indicato come peso specifico quello più gravoso del cemento armato (2.5 t/mq). Per tipologia del materiale deve intendersi la caratteristica merceologica dello stesso che ne permette la classificazione quale: serbatoio, turbina, macchina operatrice, mentre le strutture in cemento armato verranno differenziate in 2 categorie: trave/pilastro (una dimensione prevalente rispetto alle altre) e pannello (2 dimensioni prevalenti rispetto all’altra). Pertanto deve intendersi che gli elementi trasportati sono della stessa tipologia, quando siano costituiti, ad esempio, sempre da travi o da pannelli (indipendentemente dalla sezione della stessa) o sempre da macchine operatrici (indipendentemente dall’allestimento). Si precisa che la natura e la tipologia degli elementi oggetto del trasporto non possono mai essere identificati con quelli dell’imballaggio.
- su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione planoaltimetrica, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a 0,20 mt;
- non ricorra nessuna delle condizioni per le quali è prevista l’imposizione della scorta di polizia o di quella tecnica;
- i veicoli ed i trasporti eccezionali rientrino entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli Enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti: altezza 4,30 mt., larghezza 3 mt, lunghezza 20 mt; altezza 4,30 mt., larghezza mt. 2,55, lunghezza 25 mt. Tali valori costituiscono peraltro i limiti delle combinazioni ammissibili per le strade classificate di tipo A e B ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice. In attesa della classificazione si applicano le disposizioni dell’art.2, comma 8.
E’ ALTRESI’ RILASCIATA PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI VEICOLI E DI TRASPORTI ECCEZIONALI, IN CONSIDERAZIONE DELLE LORO SPECIFICITA’: (cfr.art.13 c.2 reg)
veicoli per uso speciale individuati all’art. 203 c.2:
- autospazzatrici;
- autospazzaneve;
- autoveicoli gru;
- autoveicoli per il soccorso stradale;
- autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
e veicoli per uso speciale individuati all’art. 204 c.2:
- rimorchi destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui sono trainati;
- rimorchi carrozzati conformemente all’autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati;
- autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 56 t, formati con motrice classificata mezzo d’opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d’opera ,e con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall’art. 61 del Codice, ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall’Ente che rilascia l’autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata;
- veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari;
- veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche o di pubblica illuminazione, purché non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all’art.61 del Codice, ed aventi lunghezza massima di 14 mt. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere mt. 2,50 misurati dal centro dell’asse anteriore;
- veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri;
- veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi;
- veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti che non eccedano i limiti di massa fissati dall’art. 62 del Codice ed i seguenti limiti dimensionali: altezza mt. 4,30; larghezza mt. 2,60; lunghezza mt.23, purché muniti di carta di circolazione.
Per le autorizzazioni di tipo periodico , fatta salva l’invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi, è ammessa la facoltà di variare le dimensioni degli elementi oggetto del trasporto o il posizionamento degli stessi , in maniera tale da variare le dimensioni del trasporto o del veicolo, nei casi ed entro i limiti ammessi dalla Carta di circolazione, ovvero dalla documentazione rilasciata dalla direz. generale della M.C.T.C tra i limiti superiori fissati dall’autorizzazione e i limiti fissati dall’art.61del Codice (cfr.art.13 c.5 Reg).