L’Autoscuola comunica tempestivamente alla Provincia ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 “Segnalazione certificata inizio attività” della Legge 241/90 e dell’art. 7-bis, comma 9 del D.M. 317/1995 ogni variazione relativa alla dotazione del parco veicolare relativa ad nuovi inserimenti o dismissioni utilizzando l’apposita modulistica precisando che:
1) la comunicazione dell’inserimento di un nuovo mezzo è da effettuare sia per i veicoli in disponibilità nelle forme previste dall’art. 7-bis, comma 2 del D.M. 317/1995 (della proprietà, del leasing e del noleggio a lungo termine) sia per quelle categorie di veicoli concessi in indisponibilità da terzi ai sensi dell’art. 7-bis comma 3 del D.M. 317/1995
2) nel caso di dismissione è obbligatorio richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione a seguito della eliminazione dei doppi comandi se il veicolo è ceduto a un soggetto diverso da autoscuola o consorzio di autoscuole, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 9 del D.M. 317/1995. In questo caso la cessione avvenuta senza la eliminazione del doppio comando ed aggiornamento della carta di circolazione, costituisce irregolarità e comporta la diffida per l’Autoscuola/centro di istruzione e nel caso di ripetizione entro due anni, potrà essere disposta la sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 123, comma 8, lett. c) del CDS.
3) L’omessa comunicazione tramite SCIA delle variazioni che intervengono sul parco veicolare, sia in entrata che in uscita, costituisce irregolarità e comporta la diffida per l’Autoscuola e nel caso di ripetizione entro due anni, potrà essere disposta la sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 123, comma 8, lett. c) del CDS.