Nel caso in cui il Responsabile del Centro di istruzione automobilistica si trovi in una situazione di impedimento temporaneo e imprevisto l’art. 8, comma 4 del D.M. 317/1995 e s.m.i. prevede la possibilità di nominare un supplente, in possesso dei requisiti di cui all’art. 123, comma 5 e 6 del Cds, per garantire il regolare esercizio provvisorio della durata di 6 mesi delle attività proprie del Centro stesso.
Nomina supplente temporaneo
Pubblicato: 16 Marzo 2021