La sede è uno dei requisiti necessari per svolgere regolarmente l’attività di consulenza automobilistica e deve essere quindi conforme all’art. 1 del D.M. del 9/11/1992. Pertanto la sede per essere idonea deve comprendere:
- un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq di superficie complessiva, con non meno di 20 mq utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi. L’ufficio areato e illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;
- servi igienici composti da bagno ed antibagno;
- i locali devono essere conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio del comune in cui ha sede lo studio.
- Nei suddetti locali possono essere svolti esclusivamente servizi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
Come di dimostra:
1. copia contratto di locazione o di proprietà dell’immobile,
2. planimetria dei locali in scala 1:50 redatta da un tecnico abilitato
3. Attestazione di un tecnico abilitato relativa alla conformità dei locali alla normativa urbanistico/edilizia e igenico-sanitaria nonché in materia di accessibilità e agibilità e destinazione d’uso, ovvero attestazioni comunali relative alla destinazione d’uso e l’abitabilità/agibilità dei locali.
Qualora si intende effettuare le visite mediche si aggiunge il locale adibito ad Ambulatorio medico per il rilascio di certificati di idoneità psicofisica alla guida annessi ad attività non sanitaria conforme alla delibera n. 1452 del 02/10/2017 della Giunta Regionale ed autorizzato dal Comune ove la sede è posta.
Il nulla osta e l’aggiornamento dell’autorizzazione vengono rilasciati solo a seguito di istruttoria volta ad accertare il possesso dei requisiti dell’idoneità della nuova sede ai sensi del Regolamento provinciale che disciplina l’attività di consulenza automobilistica, è consigliabile pertanto l’inoltro della Domanda completa in tutte le sue parti con congruo anticipo.