Nuove costruzioni discostanti dalle usuali tipologie o complesse [ZONA 2]

Elenco delle “Nuove costruzioni discostanti dalle usuali tipologie o complesse” - Zona 2

Con la DGR 1814/2020, nell’allegato 1, p.to A.2, sono elencate (a titolo indicativo) le seguenti strutture o opere classificabili come “Nuove costruzioni discostanti dalle usuali tipologie o complesse”:

Si evidenzia che la definizione di strutture o opere come “Nuove costruzioni discostanti dalle usuali tipologie o complesse” è significativa SOLO per la Zona 2 in quanto impone la procedura di autorizzazione in luogo del deposito.

  1. Strutture strallate e strutture sospese in genere;
  2. Edifici caratterizzati da un rapporto tra l’altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3, indipendentemente dalla loro regolarità in pianta e in altezza;
  3. Ciminiere, torri, serbatoi e silos caratterizzati da un rapporto tra l’altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3;
  4. Strutture realizzate su terreni suscettibili di liquefazione con indice potenziale di liquefazione > 5;
  5. Opere di sostegno (§6.5 NTC 2018) con altezza fuori terra maggiore di 6 m;
  6. Opere su fondazioni miste (§6.4.3.3 e §6.4.3.4 NTC 2018);
  7. Opere in sotterraneo (§6.7 NTC 2018 e §C.6.7 Circolare CSLLPP 7/2019);
  8. Ponti, opere infrastrutturali e reti viarie non ricadenti in classe d’uso III e IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazione di emergenza e dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti;
  9. Strutture a comportamento dissipativo per le quali non siano rispettati I dettagli costruttivi e per le quali sono pertanto necessarie le verifiche di duttilità (§7.3.6.1 NTC 2018);
  10. Costruzioni realizzate con sistemi costruttivi non disciplinati dalle NTC 2018 (§4.6 NTC 2018);
  11. Costruzioni con struttura verticale primaria mista (§7.8.5 NTC 2018 e §C7.7.3 Circolare CSLLPP 7/2019);
  12. Opere per il progetto delle quali è fatto obbligo di ricorrere ad analisi di tipo non lineare;
  13. Costruzioni dotate di isolatori sismici o di dissipatori.
Pubblicato: 23 Marzo 2021Ultima modifica: 28 Giugno 2021