Interventi di rilievo sovracomunale – D.G.R. 1190, 1343 e 2155/2021 della Regione Emilia Romagna

Passa al S.G.S.S. della RER la competenza sul controllo delle pratiche sismiche degli interventi di rilievo sovracomunale

Quadro normativo

Con la D.G.R. 1190 del 26/07/2021, la Regione Emilia Romagna ha approvato l’ “Atto di indirizzo per l’individuazione degli interventi di rilievo sovracomunale ai sensi dell’art. 15 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 e s.m.i.” che trova piena  applicazione per i procedimenti (depositi o autorizzazioni) avviati in data successiva al 18/08/2021 (data di pubblicazione sul BURERT della D.G.R. 1190); detta D.G.R. è stata successivamente rettificata dalla D.G.R. 1343 del 30/08/2021 e integrata dalla D.G.R. 2155 del 23/12/2021 che ha fornito ulteriori riferimenti generali al fine di individuare le categorie degli interventi di rilievo sovracomunale.

Competenza sul controllo delle pratiche sismiche

Il controllo delle pratiche sismiche (depositi ovvero autorizzazioni) relative agli interventi sulle categorie di edifici ed opere infrastrutturali individuate negli elenchi delle D.G.R. 1343/2021 e 2155/2021, saranno effettuati dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna, che può avvalersi della collaborazione dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Varianti Sostanziali di interventi attualmente classificati di interesse sovracomunale.

Con riferimento al §4 dell’allegato 2 alla D.G.R. 2155/2021, si ricorda che le Varianti Sostanziali di pratiche sismiche (depositi ovvero autorizzazioni) relative agli interventi sulle categorie di edifici ed opere che, a seguito delle D.G.R. 1343/2021 e 2155/2021, attualmente risultano di interesse sovracomunale sono di competenza delle Strutture Tecniche che hanno istruito la pratica iniziale.

Attenzione!

Per interventi sulle categorie di edifici ed opere infrastrutturali individuate negli elenchi della D.G.R. 1343/2021 che rientrano tra quelli di interesse statale rientrano (come previsto dalla Legge 120/2021 che ha modificato l’art. 5 del Decreto Legge 136/2004 introducendo i commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies):

  1. i Lavori Pubblici di interesse statale;
  2. i progetti ad essi equiparati in quanto finanziati per almeno il 50% dallo Stato.
  3. i progetti ad essi equiparati in quanto finanziati per almeno il 50% da fondi PNRR

Per detti interventi, la verifica di conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni è effettuata dalle Stazioni Appaltanti nell’ambito della verifica preventiva della progettazione, di cui all’art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); si veda in merito anche il parere della Regione Emilia Romagna P.G. 3781 del 05/01/2021

Pubblicato: 23 Settembre 2021Ultima modifica: 11 Maggio 2023